Con le modifiche approvate nell'Assemblea provinciale del 7 luglio
2005.
Art.1 Federazione Provinciale dei Verdi
E’ costituita la Federazione Provinciale dei Verdi di Ferrara con
sede in via de’ Romei 48 a Ferrara. La Federazione si riconosce
nelle Federazioni Regionale Verdi Emilia Romagna e Nazionale Verdi italiani,vi
aderisce secondo le modalità espresse nagli statuti regionale e
nazionale e ne condivide i principi ispiratori e gli statuti.
Art.2 Organi della Federazione
Sono organi della Federazione Provinciale l’Assemblea, il Presidente,
il Tesoriere, l’ Esecutivo provinciale. L’assemblea può
anche decidere di istituire il Consiglio Federale Provinciale.
Art.3 Assemblea Provinciale
L’Assemblea Provinciale è convocata per iscritti. L’Assemblea
Provinciale si riunisce, di norma, almeno una volta all’anno.E’
convocata in via ordinaria e straordinaria dall’Esecutivo, fermo
restando le disposizioni statutarie comuni in materia di convocazioni
assembleari.
L’assemblea provinciale elegge a suffragio universale il Presidente,
l’Esecutivo, i consiglieri federali provinciali, i delegati all’assemblea
nazionale e a quella regionale, l’eventuale Consiglio federale provinciale.
Nel caso il numero degli iscritti alla federazione provinciale sia superiore
a 800 è possibile allestire più seggi elettorali, con eventuale
assemblea, in ambiti territoriali omogenei affidando all’esecutivo
provinciale l’individuazione delle modalità di esecuzione
in armonia con le analoghe disposizioni vigenti a livello regionale.
Le modalità di elezione, funzionamento e finanziamento degli organi
della Federazione provinciale sono stabilite negli appositi regolamenti
adottati dall’assemblea regionale.
Le deliberazioni dell’assemblea provinciale sono adottate a maggioranza
dei presenti aventi diritto di voto.
La mozione politica approvata è vincolante per gli organi della
Federazione provinciale.
Art.4 Presidente provinciale
Il presidente a competenza generale d’iniziativa,
rappresenta le decisioni dell’Esecutivo e dell'Assemblea.
Il Presidente indica il Tesoriere fra i componenti l'Esecutivo e può
nominare responsabili dei settori di iniziativa e di gruppi di lavoro.
Le candidature a Presidente devono essere proposte da almeno 1/20 degli
iscritti alla Federazione provinciale oppure se presentate in assemblea,
da 1/10 degli accreditati. E’ proclamato eletto il candidato che
ottiene il 50% più uno dei voti validi espressi. Qualora nessuno
ottenga questo quorum, i due candidati più votati andranno direttamente
al ballottaggio. Nel caso in cui le votazioni avvengono per urne dislocate
sul territorio, il ballottaggio deve avvenire entro 15 giorni. Risulterà
eletto chi nella votazione di ballottaggio otterrà il maggior numero
di voti. In caso di parità si provvederà ad una nuova votazione
con le stesse modalità della precedente.
Al presidente può essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio
Federale provinciale.
In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono provvisoriamente
assunte dall’Esecutivo che convoca,col termine massimo di 45 giorni
dalle dimissioni o dalla cessata carica,una nuova assemblea regionale
con,all’ordine dell’giorno,l’elezione del nuovo Presidente.
Art.5 Esecutivo provinciale
L'esecutivo è l’organo di attuazione delle linea politica
ed è responsabile dell’organizzazione politica e amministrativa
della Federazione provinciale. L’esecutivo è composto, oltre
che dal presidente, da altri 10 componenti eletti dall’assemblea
provinciale. Le persone componenti l’Esecutivo sono titolari di
specifici ambiti di responsabilità politico-organizativa, fra questi
puo' essere inoltre nominata una segreteria politica di supporto al Presidente
provinciale. E’ convocato e presieduto dal Presidente. In tutte
le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto del
Presidente. Sono invitati permanenti gli amministrari locali iscritti
alla Federazione Provinciale.
Art.6 Tesoriere
Il Tesoriere provinciale, su proposta del Presidente, è eletto
dall'Esecutivo tra i suoi componenti. Il tesoriere provinciale
svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione
amministrativa delle Federazioni provinciali dei Verdi, che sono tenute
a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il tesoriere
provinciale è il responsabile delle attività finanziarie,
patrimoniali, immobiliari ed amministrative della Federazione provinciale,
utilizza e gestisce le entrate e predispone annualmente il bilancio preventivo
e il bilancio consultivo che sono approvati dal Consiglio Federale provinciale.
Il tesoriere assicura la regolarità contabile e l’attinenza
delle decisioni di spesa degli organi con le effettive disponibilità
di bilancio. Il tesoriere ove ritenga la spesa non coperta o comunque
incompatibile con le previsioni del bilancio può bloccare ogni
decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame
della spesa stessa. Il tesoriere può compiere tutte le operazioni
bancarie, compresa la nomina di procuratori, l’accensione di mutui
e le richiesta di affidamento, effettua pagamenti ed incassa crediti,
può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il tesoriere
può affidare procure e deleghe, è abilitato a riscuotere
i contributi dovuti dalla Federazione Nazionale dei Verdi alle Federazioni
provinciali. Il tesoriere può chiedere, perfezionare ed utilizzare
fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi tipo e natura.
Delle obbligazioni assunte dal tesoriere in adempimento di deliberazioni
degli organi statutari risponde la Federazione provinciale dei Verdi.
Art.7 Convocazione delle Assemblee provinciali
La convocazione dell’Assemblea è fatta 15 giorni prima della
data di svolgimento della stessa sulla base dei tesserati già iscritti
se tale data è successiva alla chiusura della Campagna Nazionale
di Adesione. In caso sia ancora in corso tale Campagna, la convocazione
deve avvenire 30 giorni prima. In questo caso è possibile aderire
ai Verdi, ai fini della partecipazione attiva all’Assemblea, fino
a 15 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea stessa.
La convocazione dovrà precisare la data ultima per l’iscrizione.
Scaduto tale termine la Federazione Nazionale invia l’elenco degli
aderenti titolari del diritto di voto nell’Assemblea.
Nella convocazione, oltre alle informazioni logistiche necessarie e all’ordine
del giorno, va indicato il termine temporale per l’accreditamento.
La Presidenza dell’Assemblea non potrà anticipare tale termine.
Art.8 Svolgimento dell’Assemblea
Le assemblee affrontano l’ordine del giorno che non può essere
modificato se non nell’ordine degli argomenti da trattare salvo
possibili aggiunte approvate dai 2/3 dell’Assemblea. Gli aventi
diritto al voto possono intervenire per un tempo stabilito ed uguale per
tutti.
Art.9 Votazioni, elezioni di organismi e loro durata in carica.
Per l’elezione di organi o delegati il limite di sottoscrizioni
richieste per presentare liste o singole candidature non può essere
superiore a un decimo degli accreditati nelle Assemblee sia per aderenti
che per delegati. Stesso limite vale per la presentazione di mozioni politiche
generali e risoluzioni su argomenti all’ordine del giorno. La presentazione
di risoluzioni rende obbligatorio il voto.
Nessuna lista di candidati può essere composta per più del
50% a persone dello stesso sesso genere. Nelle elezioni di organi collegiali
ove prevista la preferenza il voto è espresso con la doppia preferenza
di genere.
In tutte le votazioni che riguardano persone e ove vi siano liste di candidati
o singole candidature concorrenti è garantito lo scrutinio segreto
se richiesto anche da un solo partecipante accreditato all’Assemblea.
Per l’elezione degli organi e dei delegati, ove si procede a votazioni
tra proposte concorrenti, si adotta il criterio proporzionale.
Gli organismi provinciali rimangono in carica per tre anni dalla loro
elezione.
Art.10 Validità delle decisioni
Nelle Assemblee per aderenti la percentuale dei presenti occorrente per
la validità delle decisioni assunte è di 1/4 degli aventi
diritto se le realtà al voto sono costituite da un numero di iscritti
fino a 500; diventa invece di 1/5 nel caso di associazioni comunali o
Federazioni provinciali/regionali con più di 500 iscritti.
Art.11 Convocazione da parte degli aderenti
Un numero di aderenti pari almeno al 10% degli iscritti può richiedere
la convocazione di un’Assemblea su proposta di ordine del giorno
che non potrà avere ad oggetto la sfiducia al presidente o ad altri
organi. Tale richiesta dovrà essere effettuata all’Esecutivo
del livello territoriale corrispondente che dovrà provvedere alla
convocazione assembleare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
L’assemblea che dovrà svolgersi nei tempi già stabiliti
nel presente regolamento. In caso di mancato adempimento, la convocazione
dovrà essere garantita dall’organismo del livello superiore.
Art.12 Sfiducia e/o elezioni straordinarie degli organi
La sfiducia al Presidente o ad altri organi può essere richiesta
da un numero di aderenti pari ad almeno il 50% più uno. Con la
stessa percentuale è possibile procedere alla richiesta di elezioni
straordinarie degli organi in caso di impossibilità di funzionamento
degli stessi.
Art.13 Norme transitorie finali
In assenza dello statuto regionale, si fa riferimento per quanto non regolato
dal presente regolamento al regolamento dell’organizzazione territoriale
e garanzie e modalità di partecipazione della Federazione dei Verdi
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