Lo Statuto

Con le modifiche approvate nell’Assemblea provinciale del 7 luglio 2005.

Art.1 Federazione Provinciale dei Verdi
E’ costituita la Federazione Provinciale dei Verdi di Ferrara con sede in via de’ Romei 48 a Ferrara. La Federazione si riconosce nelle Federazioni Regionale Verdi Emilia Romagna e Nazionale Verdi italiani,vi aderisce secondo le modalità espresse nagli statuti regionale e nazionale e ne condivide i principi ispiratori e gli statuti.

Art.2 Organi della Federazione

Sono organi della Federazione Provinciale l’Assemblea, il Presidente, il Tesoriere, l’ Esecutivo provinciale. L’assemblea può anche decidere di istituire il Consiglio Federale Provinciale.

Art.3 Assemblea Provinciale

L’Assemblea Provinciale è convocata per iscritti. L’Assemblea Provinciale si riunisce, di norma, almeno una volta all’anno.E’ convocata in via ordinaria e straordinaria dall’Esecutivo, fermo restando le disposizioni statutarie comuni in materia di convocazioni assembleari.
L’assemblea provinciale elegge a suffragio universale il Presidente, l’Esecutivo, i consiglieri federali provinciali, i delegati all’assemblea nazionale e a quella regionale, l’eventuale Consiglio federale provinciale.
Nel caso il numero degli iscritti alla federazione provinciale sia superiore a 800 è possibile allestire più seggi elettorali, con eventuale assemblea, in ambiti territoriali omogenei affidando all’esecutivo provinciale l’individuazione delle modalità di esecuzione in armonia con le analoghe disposizioni vigenti a livello regionale.
Le modalità di elezione, funzionamento e finanziamento degli organi della Federazione provinciale sono stabilite negli appositi regolamenti adottati dall’assemblea regionale.
Le deliberazioni dell’assemblea provinciale sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
La mozione politica approvata è vincolante per gli organi della Federazione provinciale.

Art.4 Presidente provinciale
Il presidente a competenza generale d’iniziativa, rappresenta le decisioni dell’Esecutivo e dell’Assemblea.
Il Presidente indica il Tesoriere fra i componenti l’Esecutivo e può nominare responsabili dei settori di iniziativa e di gruppi di lavoro.
Le candidature a Presidente devono essere proposte da almeno 1/20 degli iscritti alla Federazione provinciale oppure se presentate in assemblea, da 1/10 degli accreditati. E’ proclamato eletto il candidato che ottiene il 50% più uno dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum, i due candidati più votati andranno direttamente al ballottaggio. Nel caso in cui le votazioni avvengono per urne dislocate sul territorio, il ballottaggio deve avvenire entro 15 giorni. Risulterà eletto chi nella votazione di ballottaggio otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità si provvederà ad una nuova votazione con le stesse modalità della precedente.
Al presidente può essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio Federale provinciale.
In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono provvisoriamente assunte dall’Esecutivo che convoca,col termine massimo di 45 giorni dalle dimissioni o dalla cessata carica,una nuova assemblea regionale con,all’ordine dell’giorno,l’elezione del nuovo Presidente.

Art.5 Esecutivo provinciale
L’esecutivo è l’organo di attuazione delle linea politica ed è responsabile dell’organizzazione politica e amministrativa della Federazione provinciale. L’esecutivo è composto, oltre che dal presidente, da altri 10 componenti eletti dall’assemblea provinciale. Le persone componenti l’Esecutivo sono titolari di specifici ambiti di responsabilità politico-organizativa, fra questi puo’ essere inoltre nominata una segreteria politica di supporto al Presidente provinciale. E’ convocato e presieduto dal Presidente. In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto del Presidente. Sono invitati permanenti gli amministrari locali iscritti alla Federazione Provinciale.

Art.6 Tesoriere
Il Tesoriere provinciale, su proposta del Presidente, è eletto dall’Esecutivo tra i suoi componenti. Il tesoriere provinciale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa delle Federazioni provinciali dei Verdi, che sono tenute a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il tesoriere provinciale è il responsabile delle attività finanziarie, patrimoniali, immobiliari ed amministrative della Federazione provinciale, utilizza e gestisce le entrate e predispone annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consultivo che sono approvati dal Consiglio Federale provinciale.
Il tesoriere assicura la regolarità contabile e l’attinenza delle decisioni di spesa degli organi con le effettive disponibilità di bilancio. Il tesoriere ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa. Il tesoriere può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l’accensione di mutui e le richiesta di affidamento, effettua pagamenti ed incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il tesoriere può affidare procure e deleghe, è abilitato a riscuotere i contributi dovuti dalla Federazione Nazionale dei Verdi alle Federazioni provinciali. Il tesoriere può chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi tipo e natura.
Delle obbligazioni assunte dal tesoriere in adempimento di deliberazioni degli organi statutari risponde la Federazione provinciale dei Verdi.

Art.7 Convocazione delle Assemblee provinciali
La convocazione dell’Assemblea è fatta 15 giorni prima della data di svolgimento della stessa sulla base dei tesserati già iscritti se tale data è successiva alla chiusura della Campagna Nazionale di Adesione. In caso sia ancora in corso tale Campagna, la convocazione deve avvenire 30 giorni prima. In questo caso è possibile aderire ai Verdi, ai fini della partecipazione attiva all’Assemblea, fino a 15 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea stessa. La convocazione dovrà precisare la data ultima per l’iscrizione. Scaduto tale termine la Federazione Nazionale invia l’elenco degli aderenti titolari del diritto di voto nell’Assemblea.
Nella convocazione, oltre alle informazioni logistiche necessarie e all’ordine del giorno, va indicato il termine temporale per l’accreditamento. La Presidenza dell’Assemblea non potrà anticipare tale termine.

Art.8 Svolgimento dell’Assemblea
Le assemblee affrontano l’ordine del giorno che non può essere modificato se non nell’ordine degli argomenti da trattare salvo possibili aggiunte approvate dai 2/3 dell’Assemblea. Gli aventi diritto al voto possono intervenire per un tempo stabilito ed uguale per tutti.

Art.9 Votazioni, elezioni di organismi e loro durata in carica.

Per l’elezione di organi o delegati il limite di sottoscrizioni richieste per presentare liste o singole candidature non può essere superiore a un decimo degli accreditati nelle Assemblee sia per aderenti che per delegati. Stesso limite vale per la presentazione di mozioni politiche generali e risoluzioni su argomenti all’ordine del giorno. La presentazione di risoluzioni rende obbligatorio il voto.
Nessuna lista di candidati può essere composta per più del 50% a persone dello stesso sesso genere. Nelle elezioni di organi collegiali ove prevista la preferenza il voto è espresso con la doppia preferenza di genere.
In tutte le votazioni che riguardano persone e ove vi siano liste di candidati o singole candidature concorrenti è garantito lo scrutinio segreto se richiesto anche da un solo partecipante accreditato all’Assemblea.
Per l’elezione degli organi e dei delegati, ove si procede a votazioni tra proposte concorrenti, si adotta il criterio proporzionale.
Gli organismi provinciali rimangono in carica per tre anni dalla loro elezione.

Art.10 Validità delle decisioni
Nelle Assemblee per aderenti la percentuale dei presenti occorrente per la validità delle decisioni assunte è di 1/4 degli aventi diritto se le realtà al voto sono costituite da un numero di iscritti fino a 500; diventa invece di 1/5 nel caso di associazioni comunali o Federazioni provinciali/regionali con più di 500 iscritti.

Art.11 Convocazione da parte degli aderenti
Un numero di aderenti pari almeno al 10% degli iscritti può richiedere la convocazione di un’Assemblea su proposta di ordine del giorno che non potrà avere ad oggetto la sfiducia al presidente o ad altri organi. Tale richiesta dovrà essere effettuata all’Esecutivo del livello territoriale corrispondente che dovrà provvedere alla convocazione assembleare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. L’assemblea che dovrà svolgersi nei tempi già stabiliti nel presente regolamento. In caso di mancato adempimento, la convocazione dovrà essere garantita dall’organismo del livello superiore.

Art.12 Sfiducia e/o elezioni straordinarie degli organi

La sfiducia al Presidente o ad altri organi può essere richiesta da un numero di aderenti pari ad almeno il 50% più uno. Con la stessa percentuale è possibile procedere alla richiesta di elezioni straordinarie degli organi in caso di impossibilità di funzionamento degli stessi.

Art.13 Norme transitorie finali
In assenza dello statuto regionale, si fa riferimento per quanto non regolato dal presente regolamento al regolamento dell’organizzazione territoriale e garanzie e modalità di partecipazione della Federazione dei Verdi

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